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07/07/2003

L’INVALIDITA’ CIVILE DEI MINORI

INTRODUZIONE
Nel nostro paese i principi costituzionali che hanno ispirato l’emanazione dei numerosi provvedimenti volti a favorire l’integrazione sociale dei disabili si trovano principalmente negli articoli 3 e 38 della Costituzione i quali recitano:

Articolo 3 “ Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
E’ compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese”.

Articolo 38 “Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all’assistenza sociale.
I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.
Gli inabili ed i minorati hanno diritto all’educazione e all’avviamento professionale.
Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato.
L’assistenza privata è libera.

Le più importanti disposizioni legislative dirette a realizzare l’integrazione sono sicuramente:

  • Legge n. 118/71 - che ha sancito il diritto ai disabili di servizi vitali : scuola, riabilitazione, assistenza, ecc.
  • Legge n. 517/77 - legge fondamentale per l’integrazione scolastica
  • Legge n. 142/ 1990 - legge - quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti dei disabili
  • Legge n. 104/1992 - legge - quadro sull’handicap

 

 

CHI E INVALIDO CIVILE ?
L’invalidità civile è stata introdotta in Italia, quale istituto generale di tutela dei mutilati ed invalidi civili nel marzo del 1971 con la legge n. 118, prevedendo in favore di categorie colpite da gravi menomazioni, benefici economici mediante elargizioni continuative nel tempo ed altri vantaggi assistenziali, nell’inserimento lavorativo e simili.
E’ opportuno premettere alcuni fondamentali concetti circa la nozione di invalidità civile.
L’art. 2 della legge n. 118/71 stabilisce che si considerano mutilati e invalidi civili i minori affetti da minorazioni congenite od acquisite, anche a carattere progressivo, compresi gli irregolari psichici per oligofrenie di carattere organico e dismetabolico, se minori di anni 18, che abbiano difficoltà persistenti a compiere a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età
Invero, alla base del riconoscimento dello status d’invalido civile vi sono dunque minorazioni congenite o acquisite.
Il requisito essenziale, quindi, per essere riconosciuti invalidi civili consiste, per i minori, nell’esistenza di difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell’età sia che ciò derivi da un handicap fisico sia che derivi da un handicap psichico-mentale.

 

 

COME SI VIENE RICONOSCIUTI INVALIDI CIVILI ?
La legge precisa che la strada da seguire per ottenere ciò a cui si ha diritto comincia con la PRESENTAZIONE DI UNA DOMANDA.

a) La domanda deve essere redatta su apposito modulo disponibile presso uno degli uffici delle Aziende per i Servizi Sanitari ed accompagnata da un certificato medico e dalla documentazione integrativa. Nel caso in cui la domanda è intesa ad ottenere l’indennità mensile di frequenza il certificato medico deve contenere la dicitura: << Minore con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età >>.

La legge 11.10.90 n. 289 precisa i requisiti necessari per poter usufruire di questa indennità:

  1. essere minori degli anni 18;
  2. riconoscimento della difficoltà a svolgere le funzioni e i compiti propri dell’età, da parte delle Commissioni di 1^ istanza per l’invalidità civile confermata dalle Commissioni Mediche Periferiche territorialmente competenti;
  3. avere la cittadinanza italiana e residenza nel territorio nazionale;
  4. non essere titolari di rendite erogate da altri Istituti che risarciscono le stesse patologie riconosciute per l’indennità di frequenza;
  5. assenza di ricovero in istituto con retta a totale carico di Ente Pubblico;
  6. non essere titolari di altre prestazioni economiche erogate dal Ministero dell’interno (indennità di accompagnamento, indennità di comunicazione, speciale indennità ciechi civili);
  7. non superare il limite di reddito soggetto a rivalutazione annuale in base all’indice ISTAT;
  8. obbligo di frequenza continua o anche periodica presso centri di riabilitazione o ambulatoriali sanitari o frequenza presso asili nido e scuole. Nel caso di domanda intesa ad ottenere l’indennità di accompagnamento il certificato medico oltre ad esprimere con chiarezza e precisione la diagnosi della malattia invalidante, deve anche contenere la dicitura : << Persona impossibilitata a deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore>> oppure <<Persona che necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita>>.

La legge 11.2.1980 n.18 precisa i requisiti necessari per poter usufruire dell’indennità di accompagnamento:

  1. avere un grado di invalidità pari al 100%, con necessità di assistenza continua, riconosciuto dalle Commissioni di 1^ istanza per l’invalidità civile e confermato dalle Commissioni mediche periferiche per l’invalidità civile territorialmente competenti.
  2. essere cittadini italiani e residenza nel territorio nazionale;
  3. non essere titolari di pensioni, rendite erogate da altri Istituti che risarciscano le stesse patologie riconosciute per l’invalidità civile, inoltre non essere titolari di altre indennità di accompagnamento in quanto sono incompatibili: in tal caso è necessario fare un’opzione;
  4. non essere ricoverati in un Istituto con retta a totale carico di un Ente pubblico;

b) la domanda deve essere firmata da coloro che esercitano la potestà (normalmente la madre e il padre);

c) le domande sono protocollate, schedate e ordinate secondo l’ordine cronologico di presentazione. La Commissione medica fissa entro 3 mesi dalla presentazione della domanda, la data della visita che verrà comunicata mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

Il procedimento prosegue poi con la VISITA MEDICA.

VISITA MEDICA
La convocazione per effettuare la visita viene inviata con un preavviso di circa 20 giorni. E’ possibile chiedere l’anticipazione della visita solo in casi molto gravi (es. pericolo di vita del richiedente). Inoltre si può richiedere la visita a domicilio presentando un certificato medico che dichiari che il minore non è trasportabile.
In ogni caso il minore dovrà presentarsi con:

  • un documento di identità
  • tutta la documentazione clinica attestante il suo stato di salute (radiografie, certificati medici, certificazioni di visite specialistiche, fisioterapie effettuate, documenti relativi alle terapie in atto, prescrizioni mediche, accertamenti diagnostici….)

a) Il minore verrà visitato da una Commissione Sanitaria che dovrà stabilire la percentuale di invalidità da attribuirgli in relazione alla documentazione medica presentata e all’attuale stato di salute.

b) Alla visita potrà anche assistere un medico di fiducia del minore, che però dovrà essere pagato dal richiedente.

c) L’esito della visita verrà inviato alla commissione medica periferica per le Pensioni di Guerra e d’Invalidità Civile che emetterà il proprio parere entro 60 giorni, tale commissione potrà chiedere di vedere il minore.

d) Il risultato della visita verrà comunicato direttamente al domicilio del richiedente.

Se la domanda non dovesse venire accettata è possibile fare ricorso al Ministero del Tesoro entro 2 mesi dalla data in cui si è ricevuto il risultato della visita.
Infine, in caso di morte del richiedente, la Commissione può, su richiesta degli eredi, procedere al riconoscimento di invalidità esaminando la documentazione medica, purché rilasciata da strutture pubbliche o convenzionate, in data precedente alla morte, e purché possa dimostrare in modo certo e preciso l’esistenza delle infermità.

 

I BENEFICI
La normativa concernente i benefici previsti di carattere assistenziale ed economico è contenuta in tutta una serie di atti legislativi che, a partire dal 1971, sono stati emanati in maniera spesso scoordinata, se non addirittura contrastante tra loro, così da creare talvolta situazioni di incertezza.
Al riguardo si può riassumere che i benefici previsti dalla legislazione attuale, considerando sia quelli di natura assistenziale che quelli di natura economica, sono i seguenti:

• DIRITTO ALL'ISTRUZIONE
Il cammino dell’integrazione scolastica è segnato da due provvedimenti legislativi: la legge n. 118/71, (articolo24) e la legge n. 517/77. In particolare quest’ultima rappresenta il punto di riferimento più importante per la legittimazione del diritto a frequentare le scuole comuni da parte dei disabili, superando così quella concezione della scuola organizzata sul principio di selezione, il quale porta all’istituzione di classi o scuole “speciali, facendo apparire il concetto di selezione come l’esatto opposto di quello d’integrazione.
A sostegno dell’integrazione scolastica bisogna ricordare la recente “ legge quadro sull’handicap, (legge n. 104/92. In particolare l’articolo 12 titola: “diritto all’educazione e all’istruzione” , ed i primi 4 commi sanciscono:

comma I - Viene garantito l’inserimento negli asili nido;

comma II - Viene ribadito l’inserimento nelle sezioni di scuola: materna, nelle classi comuni di ogni ordine e grado e nelle istituzioni universitarie;

comma III - Fissa l’obiettivo che si propone di raggiungere l’integrazione scolastica “ lo sviluppo delle potenzialità della persona handicappata nell’apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione…”

comma IV - Fissa il diritto all’educazione e all’istruzione per tutti i disabili prescindendo dalle difficoltà di apprendimento e da tutte le altre eventuali difficoltà derivanti dalla disabilità.

Innanzitutto i genitori di minori che presentano, per minorazioni psichiche, fisiche, sensoriali, situazioni di hadicap con difficoltà di apprendimento, possono realizzare il diritto all’istruzione e all’educazione dei propri figli attivando i seguenti meccanismi:

  • La famiglia, all’atto della prima iscrizione ad una scuola, segnala la situazione di handicap richiedendo la certificazione ad una struttura pubblica ( Azienda USSL, Ospedale, ecc.), o ad una privata convenzionata o ad una privata che poi dovrà ottenere la convalida dell’USSL, pena la non validità del certificato.
  • La certificazione deve essere trasmessa tempestivamente dalla famiglia
  • alla scuola prescelta e deve essere firmata da un genitore o tutore
  • Al momento stesso dell’individuazione dell’alunno come disabile, è necessario che nella certificazione medica sia specificata, con la richiesta “assistenza educativa” l’eventuale necessità di accompagnamento e /o presenza di personale apposito.
  • L’eventuale richiesta di assistenza educativa può essere inoltrata dalla scuola al comune, per alunni con handicap fisico (ed eventualmente psichico). Può essere avanzata direttamente dalla famiglia alla provincia, per alunni con handicap sensoriale
  • La richiesta di sostegno didattico al Provveditorato, ed eventualmente di assistenza agli enti locali, deve essere segnalata dai dirigenti scolastici entro il 15 Marzo per quelli delle scuole secondarie superiori);
  • la certificazione è valida per tutto l’intero hanno in corso all’atto della prima segnalazione: Va rinnovata solo nel passaggio da una scuola ad un’altra immediatamente superiore, oppure nei casi eccezionali di rilevanti modifiche del quadro della disabilità;
  • nell’ambito della scuola sarà curata la realizzazione di un piano educativo individualizzato che prevede anche la collaborazione delle famiglie interessate;
  • la legge 104 del 05/02/ 1992 ( al comma 2 dell’articolo 15) prevede che in ogni istituto debba essere costituito un “ gruppo di studio e di lavoro” composto da insegnanti operatori dei servizi, familiari ( studenti nelle scuole secondarie superiori), per collaborare alle iniziative educative e di integrazione predisposte dal piano educativo individualizzato.

• DIRITTO ALLE PROTESI E AGLI AUSILI
Ne hanno diritto i minori ai quali è riconosciuta una invalidità minima del 34% e tutti i minori che hanno difficoltà persistenti a svolgere le funzioni proprie dell’età.

• BARRIERE ARCHITETTONICHE
Per barriere architettoniche s’intendono, secondo quanto disposto dal d.m. 236/89, articolo 2, gli ostacoli fisici che limitano e impediscono la mobilità dei cittadini, principalmente e, ovviamente tutti coloro che hanno capacità motorie ridotte o nulle ed anche quegli ostacoli che impediscono l’utilizzo di attrezzature e servizi, ( impianti sportivi, teatri, scuole, ascensori, bagni).
Rientrano anche la mancanza di dispositivi tecnici che impediscono ai disabili sensoriali, ( ciechi e sordomuti), l’ordinamento, e il riconoscimento di luoghi e fonti di pericolo, ( per esempio predisposizione di tastiere con numeri in rilievo dei piani per l'ascensore e avvisatori acustici per i semafori, ecc).

In rispetto dei principi costituzionali (articolo 3, comma 2) è compito della repubblica rimuovere questi ostacoli e la prima disposizione legislativa in questo senso è contenuta negli articoli 27/28 ex lege 118/71.

In particolare:

l’articolo 27 prevede che:

  • le nuove costruzioni di edifici pubblici, ( compresi quelli scolastici, prescolastici e di interesse sociale) debbono essere senza barriere architettoniche;
  • in nessun luogo pubblico o aperto al pubblico può essere vietato l’accesso ai disabili;
  • in tutti i luoghi dove si svolgono manifestazioni o spettacoli pubblici di nuova costruzione, debbono prevedere e riservare posti per disabili non deambulanti;
  • gli alloggi dell’edilizia economica e popolare, siti nei piani terreni, dovranno essere assegnati per precedenza agli invalidi che hanno difficoltà di deambulazione, qualora ne facciano richiesta;

L’articolo 28, comma 1 lettera b, punta sulla necessità di rimuovere gli ostacoli negli edifici scolastici, per permettere l’accesso a ragazzi disabili.
Purtroppo l’attuazione di questi articoli è avvenuta qualche anno più tardi con dpr.384/78.
Questo decreto è estremamente importante perché fissa in modo dettagliato le misure e le caratteristiche tecniche che debbano avere scivoli, parcheggi, accessi, servizi igienici ecc.
E’ importante anche ricordare che lo Stato, al fine di consentire l’abbattimento di queste barriere architettoniche in edifici privati, ha disposto che le modifiche in questi edifici saranno fatturati con IVA al 4% anziché al 20%.

• RIABILITAZIONE
I disabili previo certificato medico specialistico e autorizzazione della propria USL hanno diritto a quel complesso di interventi socio/sanitari, atti a potenziare le possibilità di recupero. Interventi da adottarsi all’interno di un programma globale teso all’integrazione sociale dei soggetti sottoposti al trattamento. Si parla propriamente di riabilitazione e può avere due obiettivi: il recupero o il mantenimento di funzioni psico motorie e sensoriali.
La legge 104/92 all’articolo 7 stabilisce non solo che la cura e la riabilitazione delle persone handicappate si realizzano con programmi che prevedono prestazioni sanitarie e sociali integrate tra loro ma stabilisce anche che questi interventi riabilitativi possono essere attuati presso ambulatori, a domicilio o presso centri socio/riabilitativi

Inoltre l’articolo8 comma1, demanda al Ministero della Sanità, di concerto con il Ministero degli affari Sociali il compito di definire gli standard dei centri socio/riabilitativi.

• LIMITI DI REDDITO PREVISTI DALLA NORMATIVA
Per l’ottenimento dei benefici economici derivanti dalla legge n. 118/71 e dalla legge n. 18/80 inerenti l’Istituto dell’Invalidità Civile per gli invalidi con riduzione della capacità lavorativa superiore al 74%, sono necessari, oltre ai requisiti soggettivi già indicati, anche requisiti patrimoniali. Tali requisiti consistono in limiti di reddito che tengono ovviamente conto della svalutazione della moneta nel corso degli anni.
Per quanto riguarda in concreto i limiti di reddito fissati anno per anno, si precisa che va considerato il solo reddito personale del minore. Infatti la Legge n. 33/80 ha escluso il cumulo con il reddito dei genitori.

• ESENZIONE TASSE SCOLASTICHE
Per ottenere l’esenzione è necessaria una invalidità minima riconosciuta del 67%.

• DIRITTO ALL’ INDENNITA’ MENSILE DI FREQUENZA
Consiste in una assegno mensile che spetta a tutti i minori che abbiano difficoltà persistente a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età e che frequentano un istituto scolastico o un centro riabilitativo.
Il certificato di frequenza deve essere ripresentato ogni anno in Prefettura.

• DIRITTO ALL’ INDENNITA’ DI ACCOMPAGNAMENTO
Possono ottenere tale indennità i minori con impossibilità a deambulare senza accompagnatore o i minori che non possono compiere autonomamente gli atti della vita quotidiana.
A tale riguardo è possibile farsi rilasciare dalle Ferrovie dello Stato una “carta blu” che permette di viaggiare pagando un solo biglietto per l’invalido accompagnato.

• DIRITTO ALL’ESENZIONE DAL TICKET

Tale beneficio spetta ai minori con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età.
Questi soggetti hanno l’obbligo di pagare solo L. 6.000 a ricetta per visite specialistiche, esami di laboratorio e farmaci della fascia A e B.
Se l’invalidità riconosciuta è del 100% il minore avrà diritto all’esenzione totale del ticket per i farmaci compresi nella fascia A e B, per le visite specialistiche e per gli esami di laboratorio.

• TRASPORTI
I minori a cui è riconosciuta una invalidità compresa tra l’80% e il 100% possono usufruire della tessera autobus a costo ridotto ( validità 3 anni), che permette la libera circolazione su autobus e corriere nell’ambito del territorio regionale.

 

NORME IN FAVORE DEL DISABILE

Finalità della legge n. 104/92
La Legge n. 104/92, legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti dei disabili, ha stabilito dettagliatamente gli obblighi cui lo Stato deve adempiere per permettere ai soggetti disabili di vivere dignitosamente all’interno della nostra società:

  • Innanzitutto, deve garantire il pieno rispetto della dignità umana e i diritti di libertà e di autonomia della persona disabile e promuovere la piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società;
  • prevenire e rimuovere le condizioni invalidanti che impediscono lo sviluppo della persona umana, il raggiungimento della massima autonomia possibile e la partecipazione della persona disabile alla vita della collettività, nonché la realizzazione dei diritti civili, politici e patrimoniali;
  • perseguire il recupero funzionale e sociale della persona affetta da minorazioni fisiche e sensoriali e assicura i servizi e le prestazioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione delle minorazioni, nonché la tutela giuridica ed economica della persona disabile;
  • predisporre interventi volti a superare stati di emarginazione e di esclusione sociale della persona disabile;

Principi generali per i diritti dei disabili
La rimozione delle cause invalidanti, la promozione dell’autonomia e la realizzazione dell’integrazione sociale devono essere perseguite attraverso fondamentali obiettivi che vengono dettagliatamente elencati nell’art. 5 della sopra citata legge:

  • sviluppare la ricerca scientifica, genetica, biomedica, psico-pedagogica, sociale e tecnologia anche mediante programmi finalizzati concordati con istituzioni pubbliche e private, in particolare con le sedi universitarie, con il consiglio nazionale delle ricerche, con i servizi sanitari locali, considerando la persona handicappata e la sua famiglia, se coinvolti, soggetti partecipi e consapevoli della ricerca.
  • Assicurare la prevenzione, la diagnosi e la terapia prenatale e precoce delle minorazioni e la ricerca sistematica delle loro cause.
  • Garantire l’intervento tempestivo dei servizi terapeutici e riabilitativi, che assicuri il recupero consentito dalle conoscenze scientifiche e dalle tecniche attualmente disponibili, il mantenimento della persona disabile nell’ambiente familiare e sociale, la sua integrazione e partecipazione alla vita sociale.
  • Assicurare alla famiglia della persona disabile un’informazione di carattere sanitario e sociale per facilitare la comprensione dell’evento, anche in relazione alle possibilità di recupero e di integrazione della persona disabile nella società.
  • Assicurare nella scelta e nell’attuazione degli interventi socio-sanitari la collaborazione della famiglia, della comunità e della persona handicappata, attivandone le potenziali capacità
  • Assicurare la prevenzione primaria e secondaria in tutte le fasi di maturazione e di sviluppo del bambino e del soggetto minore per evitare o constatare tempestivamente l’insorgenza della minorazione o per ridurre e superare i danni della minorazione sopraggiunta.
  • Attuare il decentramento territoriale dei servizi e degli interventi rivolti alla prevenzione, al sostegno e al recupero della persona disabile, assicurando il coordinamento e l’integrazione con gli altri servizi territoriali sulla base degli accordi di programma di cui all’art. 27 della legge n. 142/90.
  • Garantire al minore disabile e alla famiglia adeguato sostegno psicologico e psico-pedagogico, servizi di auto personale e familiare, strumenti e sussidi tecnici, prevedendo, nei casi strettamente necessari e per il periodo indispensabile, interventi economici integrativi per il raggiungimento degli obiettivi di cui al presente articolo.
  • Promuovere anche attraverso l’apporto di enti e di associazioni, iniziative permanenti di informazione e partecipazione della popolazione, per la prevenzione e per la cura degli handicap, la riabilitazione e l’inserimento sociale di chi ne è colpito.
  • Garantire il diritto alla scelta dei servizi ritenuti più idonei anche al di fuori della circoscrizione territoriale.
  • Promuovere il superamento di ogni forma di emarginazione e di esclusione sociale anche mediante l’attivazione dei servizi previsti dalla presente legge.

• INSERIMENTO ED INTEGRAZIONE SOCIALE
L’inserimento e l’integrazione sociale del minore disabile si devono realizzare mediante:

  • interventi di carattere socio-psicopedagocico, si assistenza sociale e sanitaria a domicilio, di aiuto domestico e di tipo economico ai sensi della normativa vigente, a sostegno della persona handicappata e del nucleo familiare in cui è inserita.
  • servizi di aiuto personale alla persona handicappata in temporanea o permanente grave limitazione dell’autonomia personale.
  • interventi diretti ad assicurare l’accesso agli edifici pubblici e privati e ad eliminare o sperare le barriere fisiche e d architettoniche che ostacolano i movimenti nei luoghi pubblici o aperti la pubblico.
  • provvedimenti che rendano effettivi il diritto all’informazione e il diritto allo studio del disabile, con particolare riferimento alle dotazioni didattiche e tecniche, ai programmi a linguaggio specializzati alle prove di valutazione e alla disponibilità di personale appositamente qualificato docente o non decente
  • adeguamento alle attrezzature e del personale dei servizi educatici, sportivi, di tempo libero e sociali
  • misure atte a favorire la piena integrazione nel mondo del lavoro, in forma individuale o associata, e la tutela del posto di lavoro anche attraverso incentivi diversificato
  • provvedimenti che assicurino la fruibilità di mezzi di trasporto pubblico e privato e la organizzazione di trasporti specifici
  • affidamenti e inserimenti presso persone e nuclei familiari
  • organizzazione e sostegno di comunità alloggio, case famiglia e analoghi servizi residenziali inseriti nei centri abitati per favorire la deistituzionalizzazione e per assicurare alla persona handicappata, priva anche temporaneamente di una idonea sistemazione familiare, naturale o affidataria, un ambiente di vita adeguato.
  • Istituzione o adattamento di centri socio-riabilitativio ed educativi diurni, a valenza educativa, che perseguano lo scopo di rendere possibile una vita di relazione a persone temporaneamente o permanentemente invalide, che abbiano assolto l’obbligo scolastico, e le cui verificate potenzialità residue non consentano idonee forme di integrazione lavorativa
  • Organizzazione di attività extra scolastiche per integrare ed estendere l’attività educativa in continuità ed in coerenza con l’azione della scuola.

 

NORME IN FAVORE DI GENITORI CON BAMBINI CON HANDICAP
La legge n.104 del 5 febbraio del 1992 si occupa anche dei diritti dei lavoratori dipendenti che siano genitori, anche adottivi o affidatari di bambini portatori di handicap in situazioni di gravità, purchè non ricoverati a tempo pieno presso istituti specializzati, conviventi con parente o affine entro il terzo grado.
Ci si trova in una “situazione di gravità”, secondo l’articolo 3 “Qualora la minorazione singola o plurima abbia ridotto l’autonomia personale, correlata all’età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazioni di gravità”.
La norma prevede due ore di permesso giornaliero retribuito, fino al compimento del terzo anno di età del bambino.
Per i periodi successivi al terzo anno di età del bambino portatore di handicap in situazione di gravità accertata, la lavoratrice madre o in alternativa il lavoratore padre, anche adottivi o affidatari, hanno diritto a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno, a tre giorni di permesso mensile fruibili anche in maniera continuativa ( articolo 33, 1° e 2° comma della stessa legge).
Nel caso in cui, entrambi i genitori siano lavoratori dipendenti, i permessi( orari o mensili) continuano a spettare ad entrambi ma non con fruizione contemporanea ma solo due ore o all’uno o all’altro. Stesso discorso vale per i tre giorni mensili, possono essere utilizzati, alternativamente dai due coniugi.

In particolare per i genitori di disabili con età superiore ai 3 sino ai 18 anni i giorni di permesso mensile possono essere usufruiti da entrambi( esempio madre 2 giorni, padre1 giorno), l’alternativa si riferisce solo al numero totale dei giorni (3 al mese)

Per usufruire di questi diritti occorre presentare:

  • una domanda indicando il periodo dell’assenza ovvero i periodi durante i quali si intende fruire dei permessi orari.
  • una domanda della competente ASL dalla quale risulta che il bambino si trovi in una situazione di gravità;
  • una dichiarazione di responsabilità dalla quale risulti che il bambino non è ricoverato a tempo pieno in istituto.

Sempre per quanto riguarda il lavoro i genitori o un parente entro il 3° convivente che assiste il minore con grave handicap ha diritto di scegliere la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio con il conseguente divieto da parte del datore di lavoro di trasferirlo ad altra sede.

 

LE FUNZIONI DELLE REGIONI
Ai sensi dell’art. 39 L. 104/92 ciascuna regione, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio, può realizzare interventi volti a:

  • Promuovere l’attività di ricerca e di sperimentazione di nuove tecnologie di riabilitazione e di apprendimento
  • Creare normative volte a disciplinare i criteri relativi al funzionamento dei servizi di aiuto alle famiglie
  • Stabilire le modalità di intervento delle attività assistenziali
  • Produrre e divulgare materiale didattico e tecnico di informazione ai cittadini.
  • Promuovere la formazione di personale volontario per il sostegno alle famiglie
  • Definire l’organizzazione dei servizi, i livelli qualitativi delle prestazioni e i criteri per l’erogazione dell’assistenza economica integrativa di competenza dei comuni.
  • Definire le modalità di intervento nel campo delle attività assistenziali e quelle di accesso ai servizi
  • Mediante gli accordi di programma (art. 27 L. 142/90) coordinare ed integrare i servizi e le prestazioni stabilite dalla legge 104/92 con gli organi periferici della pubblica amministrazione e con le strutture scolastiche e prescolastiche.

 

FINANZIARIA 2001

La legge finanziaria 2001 (388/2000) ha recepito molte richieste provenienti dal mondo dell’handicap:

  • all’opportunità per i genitori di figlio disabile grave di usufruire di un periodo di congedo retribuito (massimo 2 anni) (articolo 80).
    comma 2 sancisce che a modifica della legge 53/2000 (congedi parentali), la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, o, dopo la scomparsa, uno dei fratelli o sorelle conviventi con la persona disabile in situazione di gravità così come previsto dall’articolo 3 comma 3 della legge 104/92, e con diritto a fruire dei permessi di cui all’articolo 33 della citata legge, almeno da 5 anni, viene concessa la possibilità di fruire di un congedo retribuito (massimo 2 anni) per i motivi previsti dall’articolo2 della legge 53/2000 (malattia, necessità di cure prolungate del figlio disabile, ecc.) La retribuzione prevista è pari a quella dell’ultima retribuzione oltre alla copertura assicurativa mediante contributi figurativi, per un massimo di 70 milioni all’anno.
    Comma 16 - viene stabilito il rifinanziamento di diversi interventi assistenziali tra cui quelli previsti dalla legge 104/92, legge 162/98 (assistenza ai disabili gravi), stabilendo anche che queste risorse finanziarie verranno erogate alle singole Regioni in un'unica soluzione.
  • all’istituzione di un fondo per finanziare progetti che prevedono l’assistenza e la cura di disabili gravi dopo la scomparsa dei genitori ( articolo 81 comma 1). Vengono stanziati 100 miliardi, per l’anno 2001, al fine di finanziare progetti di Associazioni del volontariato, o di altri organismi senza finalità di lucro, con provata esperienza nel campo di assistenza dei disabili gravi, per la cura e l’assistenza di detti soggetti successiva alla perdita dei familiari.
  • All’esenzione dalle visite di controllo annuali ( articolo 97 comma 2)
    I disabili affetti dalla sindrome di down, i disabili fisici con menomazioni permanenti e i disabili psichici gravi, sono esonerati dalle visite annuali finalizzate all’accertamento dell’invalidità, a meno che ci sia una specifica richiesta del medico curante.

 

LA NORMATIVA EUROPEA
L’Unione Europea ha varato, nel quadriennio 1999/2003, un programma specifico sulle malattie rare, con l’obiettivo di conoscere meglio il fenomeno e favorire la collaborazione internazionale tra le organizzazioni di volontariato che seguono queste patologie e i gruppi di supporto professionali.
La Commissione è assistita da un comitato di rappresentanti degli Stati membri e di cooperazione con le istituzioni e gli organismi attivi del settore. Si tratta di un programma importante perché di fatto dà “diritto di cittadinanza” alle patologie rare, con l’obiettivo di tutelare i pazienti nei loro diritti.
E’ un chiaro riconoscimento, quindi, che fino ad ora non era stata prestata la giusta attenzione a queste patologie, cosiddette “orfane” che ora possono addirittura contare su una “ definizione”
Il ministero della Sanità, in sintonia con le politiche sanitarie europee, ha elaborato un “Progetto malattie rare” il cosiddetto “sanitometro”, il quale prevede specifiche forme di tutela per i soggetti affetti da malattie rare.

Particolarmente importanti sono quelle azioni rivolte a:

  • garantire una diagnosi appropriata e tempestiva;
  • facilitare l’accesso a centri specialistici per i programmi terapeutici;
  • a svolgere attività di prevenzione;
  • sostenere la ricerca scientifica e lo sviluppo di nuove terapie

Questo progetto è consultabile in internet all’indirizzo http://www.sanita.it/malattie%20rare
Al fine di consentire una conoscenza, anche a livello nazionale, di queste patologie è stato istituito presso l’Istituto Superiore della Sanità un Registro nazionale delle malattie rare.

Affinchè le singole voci spesso flebili, a causa della rarità delle malattie, diventi un coro che possa farsi sentire adeguatamente è importante che le associazioni di famigliari e pazienti offrano il loro contributo specifico ed a coordinarsi tra loro.
                                                              
Avv. Agata Aida Mundi - Studio Legale Associato Marchetto & Mundi

informazione acquisita dal sito  www.aidweb.org


 

 
 

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